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Sez. 3, Sentenza n. 1572 del 28/01/2004 (Rv. 570227 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - NORME APPLICABILI | Rito del lavoro - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 183 cod.proc. civ. - Esclusione - Necessità di compiere, nel giudizio davanti alle sezioni specializzate agrarie, gli adempimenti in esso indicati - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570227-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - NORME APPLICABILI

I giudizi in materia di contratti agrari sono devoluti alle sezioni specializzate agrarie e si svolgono con l'osservanza del rito del lavoro, di cui agli artt. 409 e seguenti cod.proc.civ.; ne consegue che non è ad essi applicabile l'art. 183 cod.proc. civ., che regola l'udienza di trattazione nel rito ordinario. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito nella quale il giudice aveva rilevato ex officio l'improcedibilità di alcuni capi della domanda per la prima volta in sede decisoria, senza aver previamente indicato alle parti la questione come questione rilevabile d'ufficio della quale riteneva opportuna la trattazione, e senza quindi consentire alle parti di prendere posizione in merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)