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Sez. 3, Sentenza n. 434 del 16/02/1974 (Rv. 368145 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - CON LE FERROVIE DELLO STATO - CLAUSOLA DI 'MANLEVÀ - VALIDITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368145-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - CON LE FERROVIE DELLO STATO - CLAUSOLA DI 'MANLEVÀ - VALIDITA - LIMITI.*

Non puo ritenersi vietata dall'art 1229 cod civ, ed e quindi valida, la cosiddetta 'clausola di manlevà, normalmente inserita nei contratti di appalto o di concessione di lavori e servizi per le ferrovie dello stato, con la quale, lasciando ferma la responsabilita dell' amministrazione verso i dipendenti dell'appaltatore o del concessionario danneggiati dal fatto colposo dell' amministrazione stessa, si consenta tuttavia a questa di riversare su altri, ed anche sullo stesso appaltatore o concessionario, gli oneri derivanti dalla propria responsabilita, a condizione, peraltro, che il terzo, assuntore di tali oneri, vi abbia un interesse, in difetto del quale il patto sarebbe nullo per Mancanza o illiceita della causa. (Conf 1756'70, mass n 347712).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)