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Sez. 3, Sentenza n. 1756 del 01/10/1970 (Rv. 347712 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - APPALTO - IN GENERE - CON LE FERROVIE DELLO STATO - CLAUSOLA DI MANLEVA - VALIDITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347712-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - APPALTO - IN GENERE - CON LE FERROVIE DELLO STATO - CLAUSOLA DI MANLEVA - VALIDITA - LIMITI.*

Non puo ritenersi vietata dall'art 1229 cod civ, ed e quindi valida, la cosiddetta 'clausola di manlevà, normalmente inserita nei contratti di appalto o di cessione di lavori e servizi per le ferrovie dello stato, con la quale, lasciando ferma la responsabilita della amministrazione verso i dipendenti dell'appaltatore o del concessionario danneggiati dal fatto colposo dell' amministrazione stessa, si consenta tuttavia a questa di riversare su altri, e anche sullo stesso appaltatore o concessionario, gli oneri derivanti dalla propria responsabilita, a condizione, peraltro, che il terzo, assuntore di tali oneri, vi abbia un interesse (in difetto del quale il patto sarebbe nullo per Mancanza o illiceita della causa). La predetta clausola, inerente, come patto accessorio, ad un singolo rapporto giuridico, solo impropriamente puo dirsi di natura assicurativa, e comunque non e affatto in contrasto con la norma dell'art 1883 cod civ, la quale vieta a soggetti che non siano istituti di diritto pubblico o societa per azioni l'Esercizio delle assicurazioni in Forma professionale ed imprenditoriale, in relazione ad una serie astrattamente illimitata di rapporti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)