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Sez. 5, Sentenza n. 16285 del 16/03/2010 Ud. (dep. 26/04/2010) Rv. 247265 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Mezzi di prova utilizzabili dal giudice in sede dibattimentale - Valutazioni incidentali rese dal giudice "de libertate" - Irrilevanza - Conseguenze in tema di intercettazioni.
Stato
decisa il 2010-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247265-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI

Le pronunce sulla validità e utilizzabilità del mezzo di prova compiuto in sede di giudizio incidentale promosso per il riesame di misure cautelari personali, anche all'esito del giudizio di legittimità, non possono ritenersi vincolanti per il giudice del dibattimento. Ne deriva che, in relazione alla validità delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini preliminari e alla loro utilizzabilità, qualsiasi decisione adottata in sede cautelare non può travalicarne i limiti fino a giungere a precludere al giudice del dibattimento il potere-dovere di un'autonoma e indipendente valutazione della prova, anche sotto il profilo della legittimità delle procedure acquisitive. (La Corte ha rilevato che non vi é assoluta autonomia tra giudizio cautelare e giudizio di merito, con la conseguenza che il giudice del procedimento principale conserva integro il potere di valutare l'utilizzabilità dei risultati intercettativi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)