Sez. 3, Sentenza n. 8115 del 27/08/1997 (Rv. 507229 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | Proroga - Scadenza - Termine iniziale - Computo - Criteri.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO
Nell'art. 2 legge 3 maggio n. 203 - il quale dispone che per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa e per quelli in regime di proroga la durata è fissata "se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria 1939/1940 o nel corso della medesima in 10 anni "e che la durata prevista decorre dall'entrata in vigore della presente legge" deve essere letta come facente riferimento ad un numero di annate agrarie a decorrere dalla prima utile con riferimento alla data di entrata in vigore della nuova legge cioè dall' 11 novembre 1982.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)