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Sez. 3, Sentenza n. 3359 del 18/04/1997 (Rv. 503791 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | Proroga legale - Inizio e scadenza - Artt. 2, e 4, ultimi comma legge 203 del 1982 - Disdetta - Termine utile - Un anno prima della scadenza dell'annata agraria - Contratto prorogato di dieci anni - Comunicazione della disdetta entro il 10 novembre 1991 - Idoneità.
Stato
decisa il 1997-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503791-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO

La legge 3 maggio 1982 n. 203 fissa, all'art. 2, ultimo comma, la data di inizio della proroga legale dei contratti di affitto -, la cui diversa durata, prevista dallo stesso articolo, dipende dalla data di inizio del rapporto - e all'art. 4, secondo comma, stabilisce il termine utile per la disdetta del contratto, la cui scadenza coincide con quella dell'annata agraria, che inizia, ai sensi del successivo art. 39, il giorno 11 novembre. Pertanto, se un contratto è stato prorogato di dieci anni (art. 2 lett. a), legge precitata), la disdetta di esso è tempestiva se comunicata entro il 10 novembre 1991.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1630, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)