Sez. 4, Sentenza n. 3621 del 26/02/1993 Ud. (dep. 09/04/1993) Rv. 193651 - 01
Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Danno patrimoniale di speciale tenuità | Cessione di sostanze stupefacenti - Conseguimento di un lucro di speciale tenuità - Configurabilità dell'attenuante - Esclusione.
Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Danno patrimoniale di speciale tenuità
Non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, seconda parte, cod. pen. (come modificato dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1990 n. 19), nel caso di cessione di sostanze stupefacenti, giacché, quand'anche il lucro conseguito a seguito di tale cessione fosse di speciale tenuità, non potrebbe comunque mai ritenersi soddisfatta l'altra condizione prevista dalla norma, e cioè la speciale tenuità del danno o del pericolo derivanti al consumatore dall'azione dello spacciatore, sia perché si verte in materia di tutela della salute della persona, sia perché occorre tener conto non dei soli danni immediati, ma anche di quelli non immediati, pur sempre ricollegabili all'uso delle sostanze in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 4, Legge 07/02/1990 num. 19 art. 2, DPR 09/10/1990 num. 309 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)