Sez. 6, Sentenza n. 11363 del 31/01/2018 Ud. (dep. 13/03/2018) Rv. 272519 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Cessione - Fatto di lieve entità di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità - Applicabilità - Ragioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, ed è compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'attenuante richiede, rispetto al "fatto lieve", un elemento specializzante costituito dall'avere l'agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità, per cui non si determina una indebita duplicazione di benefici sanzionatori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 4, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)