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Sez. 3, Sentenza n. 46447 del 03/02/2017 Ud. (dep. 10/10/2017) Rv. 272078 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272078-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., non è applicabile ai reati in tema di stupefacenti in quanto, potendo la ridotta rilevanza economica della violazione di uno dei precetti contenuti nell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 costituire indice per l'eventuale configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto del medesimo articolo, l'eventuale riconoscimento dell'attenuante si risolverebbe in una duplice valutazione del medesimo fatto.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)