Sez. 6, Sentenza n. 36868 del 23/06/2017 Ud. (dep. 25/07/2017) Rv. 270671 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Cessione - Attenuante di cui all'art. 62 comma primo, n.4 cod. pen. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. è compatibile con l'ipotesi lieve di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tuttavia è necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso il riconoscimento dell'attenuante in quanto la condotta contestata era espressione di una consueta e costante modalità di guadagno per l'imputato).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)