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Sez. L, Sentenza n. 67 del 08/01/2007 (Rv. 594248 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Giudicato esterno - Efficacia in un giudizio avente finalità diverse - Limiti - Accertamento della situazione giuridica e soluzione di questioni di fatto o di diritto comuni ad entrambe le cause - Riesame - Esclusione - Condizioni - Fattispecie concernente l'obbligo contributivo per i soci lavoratori di una società cooperativa artigiana.
Stato
decisa il 2007-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594248-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (principio affermato in controversia insorta tra le stesse parti, ancorché per un diverso periodo temporale, già risolta nel senso che il socio di una società cooperativa artigiana, che svolga lavoro personale, anche manuale, nell'impresa, è considerato, ai fini contributivi e delle prestazioni, come un dipendente della società, la quale è tenuta a versare i contributi sugli utili corrisposti allo stesso per i lavori assunti dalla società nella misura prevista per i dipendenti del settore artigiano, senza che a ciò sia di ostacolo l'esistenza di diverse prestazioni lavorative eventualmente assunte dal socio esternamente alla società, nella qualità di titolare di una impresa artigiana individuale, con il versamento dei relativi contributi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 29/12/1956 num. 1533 CORTE COST., Legge 04/07/1959 num. 463 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)