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Sez. L, Sentenza n. 16150 del 20/07/2007 (Rv. 598567 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | "Doppio inquadramento" delle imprese ai fini delle obbligazioni e degli sgravi contributivi - Ammissibilità - Limiti - Impresa inquadrata a fini contributivi nel settore industriale con sentenza passata in giudicato in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989 - Ultrattività del giudicato esterno - Rapporto di durata - Efficacia in un giudizio avente finalità diverse - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598567-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che, in riferimento ad un'impresa inquadrata a fini contributivi nel settore industriale, con sentenza passata in giudicato, relativamente al periodo 1975-1983, aveva dichiarato che tale inquadramento doveva protrarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 215, della legge n. 662 del 1996, fino al termine del regime transitorio di cui all'art. 49, comma 3, della legge n. 88 del 1989, ossia fino al 31 dicembre 1996. La Cassazione ha affermato il principio di cui sopra precisando che, nella specie, l'inquadramento fatto salvo dal citato art. 49, comma 3, non poteva che essere quello stabilito dalla sentenza passata in giudicato, non essendo ammissibile alcun "doppio inquadramento").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 215 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)