Sez. 2, Sentenza n. 5270 del 28/08/1986 (Rv. 447851 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - CONDIZIONI - ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE CIRCA L'AVVENUTO RITIRO DEL FASCICOLO - INSUSSISTENZA - DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - CONDIZIONI - ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE CIRCA L'AVVENUTO RITIRO DEL FASCICOLO - INSUSSISTENZA - DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Qualora non risulti alcuna attestazione dell'avvenuto ritiro del proprio fascicolo da parte dell'appellante, il giudice che non rinvenga il fascicolo stesso nell'incartamento processuale, non può dichiarare l'improcedibilità del gravame a norma dell'art. 348 cod. proc. civ., ma deve ritenere, in Mancanza di qualsiasi contraria risultanza, che il fascicolo non sia stato mai ritirato, e, quindi, pronunciare sul merito del gravame, e, se ciò non sia possibile, per effetto dell'indicata indisponibilità, è tenuto a disporre le opportune ricerche per il recupero del fascicolo mancante e, in caso di insuccesso di esse, a concedere un termine all'appellante per la ricostituzione del proprio fascicolo. (Conf 1063/85, mass n 439199; (Conf 426/84, mass n 432643; (Conf 6825/83, mass n 431505).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 72, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)