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Sez. 1, Sentenza n. 70 del 04/01/2001 (Rv. 542949 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Principi costituzionali d'imparzialità ed indipendenza del giudice - Applicazione nel processo civile - Incompatibilità del giudice - Rilevanza - Rimedi - Ricusazione - Reclami contro i provvedimenti del giudice delegato al fallimento - Partecipazione del medesimo giudice delegato al collegio del Tribunale fallimentare - Incompatibilità ex art. 51 n.4 cod. proc. civ. - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542949-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

In tema di principi costituzionali d'imparzialità e d'indipendenza del giudice (artt. 25 e 101 Cost.), i motivi d'incompatibilità rilevano, sul piano dei rimedi processuali, come motivi di ricusazione, senza incidere sulla validità del provvedimento, a meno che il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, che lo ponga nella condizione sostanziale di parte. La partecipazione del giudice delegato, quale relatore, al collegio del tribunale fallimentare che decide su reclami contro i provvedimenti del medesimo giudice delegato, ancorché di natura giurisdizionale, trovando la sua ragione nel principio di concentrazione processuale presso gli organi del fallimento di ogni controversia e nella particolare posizione del giudice delegato, il quale è garante della rapidità delle fasi processuali, per la continuità della sua conoscenza su fatti, rapporti, situazioni, richieste e mutazioni soggettive ed oggettive della procedura, non implica violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 51, n. 4, cod. proc. civ.. Nè sono riferibili al processo civile le considerazioni relative alle incompatibilità del giudice nel quadro dell'art. 34 cod. proc. pen., attese le profonde differenze strutturali e funzionali tra il modello penale e quello civile; e ciò ancor più con riguardo alle peculiarità della disciplina fallimentare, ispirata al principio della concentrazione processuale presso i suoi organi di ogni controversia che ne deriva, con collegamenti ed interferenze inevitabili, che non sono rilevanti agli effetti della legittimazione del giudice, per la prevalente esigenza di portare allo stesso grado giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)