Sez. 2, Sentenza n. 2305 del 04/04/1985 (Rv. 440186 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ - FONDO DESTINATO A CAVA - COMODA DIVISIBILITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ - FONDO DESTINATO A CAVA - COMODA DIVISIBILITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di scioglimento di comunione avente ad oggetto un immobile, il requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi ed agli effetti degli artt. 720 e 1114 cod. civ., non si esaurisce nella mera possibilità materiale di frazionare il bene medesimo in più porzioni, ma richiede anche che ciascuna porzione resti sostanzialmente idonea, sia pure in proporzione della sua entità, ad assolvere la stessa funzione economica del tutto, senza subire apprezzabili perdite dell'originario valore. Pertanto, con riguardo ad un fondo destinato a cava, la suddetta comoda divisibilità postula, oltre al riscontro dell'indicata frazionabilità, anche il positivo accertamento che ciascuna parte sia in grado di essere utilizzata come cava, pure se in scala proporzionalmente ridotta, senza che si rendano necessari accorgimenti costosi o complessi, ovvero imposizioni di pesi e servitù implicanti grave pregiudizio del suo valore. (V 5536/81, mass n 416258; (V 3072/80, mass n 406831).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)