Sez. 2, Sentenza n. 1104 del 15/02/1990 (Rv. 465356 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ - NOZIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ - NOZIONE.*
In tema di scioglimento di comunione avente ad oggetto un immobile, il requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi degli artt. 720 e 1114 cod. civ., postula sotto l'aspetto strumentale che il frazionamento sia attuabile mediante la Determinazione in concreto di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravate, almeno di norma, da pesi, servitù e limitazioni eccessive, e che possono formarsi senza la necessità di fronteggiare problemi tecnici troppo costosi e particolarmente complessi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole porzioni rispetto al valore dell'intero. (Conf 4233/87, mass n 452989; (Conf 2305/85, mass n 440186).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)