Sez. 4, Sentenza n. 40718 del 26/04/2017 Ud. (dep. 07/09/2017) Rv. 270765 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Normativa antinfortunistica - Ambiti di applicazione soggettivo - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Responsabilità - Procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni colpose.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro, con la conseguenza che il reato di lesioni colpose è procedibile d'ufficio ai sensi del terzo comma dell'art. 590 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 com. 3, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 31, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)