Sez. 1, Sentenza n. 1929 del 06/03/1999 (Rv. 523911 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione da parte del presidente del tribunale dell'onorario ad avvocati per lo svolgimento di attività quali arbitri - Epoca successiva al primo aprile 1995 - Riferimento alla tariffa professionale - Necessità.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
In tema di arbitrato, a partire dal primo aprile 1995 l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, , deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del tribunale, che procede alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il D. M. 5 ottobre 1994, n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti, a partire dal 1.ò aprile 1995, agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9) della tabella relativa alla attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio arbitrale composto da avvocati e/o procuratori legali, indicandone il minimo ed il massimo secondo il valore della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)