Sez. 1, Sentenza n. 18944 del 28/09/2005 (Rv. 584886 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Trasferimento della sede sociale all'estero - Effetti - "Continuità" giuridica della società trasferita - Sussistenza - Contemporaneo mutamento della denominazione sociale - Irrilevanza - Legittimazione della società risultante dalle modifiche a proporre opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento - Sussistenza - Fattispecie in tema di trasferimento all'estero di una s.r.l. con assunzione dello "status" di "International Business Company".
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE
Secondo quanto si desume dagli artt. 2437 cod. civ. e 25, comma terzo, della legge 31 maggio 1995, n. 218, il trasferimento della sede sociale all'estero non fa venir meno la "continuità" giuridica della società trasferita, specie quando la legge applicabile nella nuova sede concordi con il determinarsi di tale effetto: né, tanto meno, un mutamento di identità potrebbe essere ricollegato al contemporaneo cambiamento della denominazione sociale o alla eventuale invalidità degli atti cui tali vicende sono collegate. Ne consegue che la società risultante a seguito delle indicate modificazioni deve ritenersi legittimata a proporre opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento emessa nei confronti della società "originaria", nonché a proporre appello avverso la sentenza di primo grado che tale opposizione abbia respinto. (Nella specie, di seguito alla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata, si era costituita nel giudizio di opposizione promosso da quest'ultima, facendone proprie le istanze e le difese, una società diversamente denominata, qualificatasi come la risultante delle modificazioni della società fallita, la quale aveva trasferito la propria sede nelle Isole Vergini Britanniche, assumendo lo "status" di "International Business Company" con nuova denominazione. Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. - rilevato come la legge applicabile nella nuova sede prevedesse, nell'ipotesi considerata, la "continuità" del nuovo ente rispetto a quello "originario" - ha quindi cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale, in accoglimento dell'eccezione del curatore fallimentare, aveva dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, l'appello proposto dall'anzidetta società contro la sentenza di primo grado, reiettiva dell'opposizione, sul rilievo che non risultava provata la "derivazione" della società appellante da quella dichiarata fallita).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2437, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 25, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)