Sez. 1, Sentenza n. 24089 del 29/12/2004 (Rv. 579305 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Controversia di valore inferiore a quello stabilito dall'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. - Illegittimità costituzionale parziale dell'art. 113, cod. proc. civ. (sentenza Corte costituzionale n. 206 del 2004) - Conseguenze - Principi informatori - In tema di modifica dell'atto costitutivo di società di capitali - Violazione - Denuncia in cassazione - Ammissibilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Il principio in virtù del quale le modificazioni dell'atto costitutivo delle società di capitali (nella specie, della denominazione sociale e dell'oggetto sociale) non determinano l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo e diverso soggetto giuridico -salvo nel caso della fusione-, in quanto comportano il mero mutamento dell'organizzazione della società, costituisce un "principio informatore della materia", la cui violazione da parte del giudice di pace in una controversia decisa secondo equità, perchè di valore inferiore a quello stabilito dall'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., può essere denunciata con ricorso per cassazione, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 113, cit., nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia (Corte cost., n. 206 del 2004).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2436, Cod. Civ. art. 2494, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)