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Sez. 3, Sentenza n. 11808 del 12/07/1999 Ud. (dep. 15/10/1999) Rv. 215035 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Reato permanente - Cessazione della permanenza - Ultimazione dei lavori - Concetto di ultimazione - Sua non coincidenza con quello di cui all'art. 31 della legge 28.2.1985 n. 47.
Stato
decisa il 1999-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215035-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Il reato di costruzione abusiva ha natura permanente e la permanenza cessa con la ultimazione dell'opera, ivi comprese le rifiniture. D'altronde, la particolare nozione di "ultimazione", contenuta nell'art 31 della legge 28.2.1985 n. 47, รจ funzionale ed applicabile solo in materia di condono edilizio e non anche per stabilire in via generale il momento consumativo del reato.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)