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Sez. 6, Sentenza n. 3507 del 03/11/1999 Cc. (dep. 26/11/1999) Rv. 214898 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Mutamento della qualificazione giuridica del fatto mediante eliminazione di un aggravante con la sentenza di primo grado - Effetti sul termine di durata della custodia cautelare delle fasi esaurite - Esclusione - Efficacia sul termine di custodia cautelare della fase successiva - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214898-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto non può influire sui termini di custodia cautelare della fasi esaurite. Pertanto, qualora con la sentenza di primo grado venga esclusa l'esistenza di un'aggravante (nel caso, quella contemplata dal secondo comma dell'art. 416 bis cod. pen.) i termini di custodia cautelare per la fase di primo grado vanno commisurati in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contenuta nel provvedimento che dispone il giudizio; mentre il contenuto dispositivo della sentenza che conclude la fase di primo grado ha rilevanza ai fini della commisurazione della custodia cautelare per quel che attiene alla fase successiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)