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Sez. 5, Sentenza n. 17500 del 09/12/2002 (Rv. 559080 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE | Socio di società di persone - Reddito di partecipazione - Omessa dichiarazione nella misura risultante dalla rettifica operata nei confronti della società - Presunzione di effettiva percezione - Sanzione - Applicabilità al socio - Condizioni - Colpevolezza - Fattispecie - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559080-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE

Il reddito di partecipazione agli utili sociali del socio di società di persone, costituente, ai fini dell'I.R.P.E.F., reddito proprio del contribuente, è a lui imputato, a norma dell'art. 5 del t.u.i.r., sulla base della presunzione di una effettiva percezione, cui si ricollegano, in caso di rettifica del reddito della società da parte dell'amministrazione finanziaria, sia la volontarietà della condotta del socio stesso, consistente nel non aver incluso nella propria dichiarazione anche il reddito derivatogli dalla partecipazione agli utili occultati dalla società, che l'applicabilità della sanzione per l'infedeltà della dichiarazione stessa. Per l'applicazione di detta sanzione non è più sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, ma è richiesta - ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, retroattivamente applicabile in forza del combinato disposto degli artt. 3, comma terzo, 25, comma secondo, e 29, comma primo, lettera a), del medesimo decreto - anche la colpevolezza del contribuente (in applicazione di tale principio, nella specie la S.C. ha ritenuto che dall'omesso superamento della presunzione di effettiva percezione della quota dei maggiori utili accertati nei confronti della società, in difetto di prova contraria, discendesse anche la colpevolezza del socio, avendo questi consapevolmente reso una dichiarazione dei propri redditi non conforme al vero).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 29 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)