Sez. 5, Sentenza n. 9461 del 28/06/2002 (Rv. 555435 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Partecipazione agli utili del socio di società di persone - Reddito proprio del contribuente - Configurabilità - Omessa dichiarazione nella misura risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria a carico della società ai fini dell'I.L.O.R. - Pena pecuniaria per infedele dichiarazione - Applicabilità - Mancanza di dolo o di colpa - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
Il reddito di partecipazione agli utili, del socio di società di persone, ai fini dell'IRPEF costituisce reddito proprio del contribuente, (al quale è imputato sulla base di presunzione di effettiva percezione) e non della società (art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917). Detto socio, pertanto, ove non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario, nella misura risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria a carico della società ai fini dell'I.L.O.R., è tenuto, oltre al pagamento del supplemento d'imposta, alla pena pecuniaria per infedele dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, tenendo anche conto dell'applicabilità di questa sulla base della semplice volontarietà del comportamento sanzionato, indipendentemente dalla presenza di dolo o colpa.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)