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Sez. 3, Sentenza n. 39520 del 20/07/2017 Cc. (dep. 29/08/2017) Rv. 271469 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare assunta nella circoscrizione di altro tribunale - Delegabilità dell'atto al giudice del luogo - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 5, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, comma 1 e 117, comma 1, Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2017-07-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271469-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 5, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 117, comma 1, Cost., nella parte in cui prevede che il giudice possa delegare l'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare, da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora ritenga di non procedervi personalmente, non potendosi ravvisare alcuna disparità di trattamento fra soggetti ristretti nella circoscrizione del tribunale, per i quali l'interrogatorio di garanzia è assunto dal giudice medesimo che ha emesso il provvedimento cautelare, e soggetti ristretti in una circoscrizione diversa, trattandosi di fattispecie del tutto dissimili, onde la norma processuale risulta non priva di ragionevolezza ed in linea con l'esigenzqa di una pregnante e rapida tutela della libertà personale, e perciò conforme anche alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo richiamate attraverso l'art. 117, comma 1, Cost.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)