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Sez. L, Sentenza n. 1045 del 12/04/1974 (Rv. 368987 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DELL'ENEL - PERSONALE DELLE IMPRESE TRASFERITE - APPLICABILITA DELL'ART 2112 COD CIV - ESCLUSIONE - TRATTAMENTO DEL PERSONALE - ART 13 DELLA LEGGE N 1643 DEL 1962 - AZIENDE TRASFERITE CON LA LEGGE N 452 DEL 1964 - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1974-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368987-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DELL'ENEL - PERSONALE DELLE IMPRESE TRASFERITE - APPLICABILITA DELL'ART 2112 COD CIV - ESCLUSIONE - TRATTAMENTO DEL PERSONALE - ART 13 DELLA LEGGE N 1643 DEL 1962 - AZIENDE TRASFERITE CON LA LEGGE N 452 DEL 1964 - ESTENSIONE.*

Il trasferimento all'ENEL delle aziende elettriche non da luogo ad una successione universale, bensi ad una successione a titolo particolare, la quale non riguarda tutti i rapporti giuridici dell'impresa espropriata, ma, esclusivamente i beni ed i rapporti attinenti all'attivita relativa all'Esercizio dell'industria elettrica. Pertanto, non ricorrendo il presupposto per l'applicabilita dell'art 2112 cod civ, costituito dal trasferimento dell'azienda da un soggetto all'altro, restando inalterate la struttura e l'unita organica della azienda stessa, l'ENEL subentra nei rapporti di lavoro dei dipendenti delle singole imprese trasferite esclusivamente ai sensi e nei limiti dell'art 13 della legge 6 dicembre 1962 n 1643, il quale dispone che al suddetto personale deve essere riconosciuto soltanto il trattamento economico e normativo di cui fruiva alla data dell'1 gennaio 1962 e non anche quello acquisito dopo questa data. Tale norma deve essere applicata anche ai dipendenti delle aziende elettriche trasferite all'ENEL per effetto della legge 27 giugno 1964, n 452, che, estendendo il campo di applicazione della legge n 1643 del 1962, con l'assoggettare al trasferimento imprese in precedenza esonerate, ha espressamente disposto che, nell'attuazione del trasferimento di queste ultime imprese, debbono essere mantenuti fermi i principi direttivi della precedente legge. (V 1998'72, mass n 359125).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST., Legge 27/06/1964 num. 452 art. 1, Legge 27/06/1964 num. 452 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)