Sez. L, Sentenza n. 815 del 06/02/1990 (Rv. 465163 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - QUALITÀ DI IMPRENDITORE DEL DATORE DI LAVORO - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - QUALITÀ DI IMPRENDITORE DEL DATORE DI LAVORO - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE.*
Nel rito del lavoro l'Onere della contestazione, che è posto a carico del solo convenuto, a differenza dell'Onere di proporre le eccezioni in senso proprio e di dedurre le prove, non è sancito dall'art. 416 cod. proc. civ. a pena di decadenza, né la mancata contestazione implica ammissione di quanto asserito dalla controparte; pertanto il giudice del merito, nella controversia avente ad oggetto la legittimità dell'impugnato licenziamento, non è esonerato dalla valutazione della prova, di cui è onerato il lavoratore ricorrente, in ordine alla qualità di imprenditore del datore di lavoro al fine dell'applicabilità del regime della tutela reale della stabilità del rapporto, ancorché il lavoratore medesimo abbia omesso di contestare quanto assunto della controparte. (V 6339/87, mass n 454610; (V 1488/86, mass n 444862).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)