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Sez. L, Sentenza n. 1488 del 06/03/1986 (Rv. 444862 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - CONTENUTO - OBBLIGHI RELATIVI - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DI ACCERTARE LA DIMOSTRAZIONE DA PARTE DELL'ATTORE DEI FATTI COSTITUTIVI E GIUSTIFICATIVI DELLA PRETESA - PERSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444862-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - CONTENUTO - OBBLIGHI RELATIVI - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DI ACCERTARE LA DIMOSTRAZIONE DA PARTE DELL'ATTORE DEI FATTI COSTITUTIVI E GIUSTIFICATIVI DELLA PRETESA - PERSISTENZA - LIMITI.*

La previsione (art. 416 cod. proc. civ.) dell'Obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere, nella stessa memoria, posizione precisa (non limitata ad una generica contestazione) in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se l'attore abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese od eccezioni improprie (non soggette alle preclusioni previste dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ.), salvo che tali difese comportino anche solo implicitamente la sostanziale ammissione dell'essersi verificato un determinato evento con modalità e meccanismo non difformi da quelli enunciati dallo attore. (Conf 3796/84, mass n 435763, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)