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Sez. 3, Sentenza n. 26259 del 10/05/2018 Ud. (dep. 08/06/2018) Rv. 273320 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Subordinata all'obbligo di prestare attività non retribuita a favore della collettività - Imputato già ammesso a fruire del beneficio - Non opposizione personalmente espressa dall'interessato - Necessità.
Stato
decisa il 2018-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273320-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

La sospensione condizionale della pena subordinata all'obbligo di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività necessita, della non opposizione dell'imputato che deve risultare da una espressa manifestazione dello stesso, non potendo desumersi da atti del difensore, anche quando il beneficio previsto dall'art. 163, cod. pen. è concesso a persona che ne abbia già usufruito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)