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Sez. 1, Sentenza n. 1526 del 26/01/2006 (Rv. 586278 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Realizzazione dell'opera da parte di un soggetto diverso dal titolare del potere espropriativo - Occupazione appropriativa - Responsabilità - Condizioni - Trasferimento delle potestà relative al procedimento ablatorio - Rilevanza - Beneficio derivante dall'attività espropriativa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586278-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

La responsabilità del danno da occupazione appropriativa è addebitabile al titolare del potere espropriativo, cioè al soggetto tenuto al rispetto delle norme sull'espropriazione, sicché, ove l'opera pubblica sia stata realizzata da diverso soggetto, quest'ultimo in tanto può essere ritenuto autore dell'illecito e, quindi, responsabile del danno, in quanto al medesimo siano state trasferite le potestà relative al procedimento ablatorio; ai fini dell'individuazione del titolare passivo del rapporto obbligatorio collegato alla vicenda estintivo acquisitiva provocata dall'illegittima attività espropriativa, si deve comunque aver riguardo all'ente che abbia intrapreso tale attività, e non a quello che in ipotesi venga a beneficiare del risultato della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)