Sez. 2, Sentenza n. 3966 del 07/05/1997 (Rv. 504109 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Natura - Conseguenze - Inapplicabilità dei criteri ermeneutici propri dei negozi bilaterali - Procura a margine del ricorso per Cassazione - Assenza di riferimenti al giudizio di legittimità e mancanza di data - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
La natura di negozio unilaterale della procura alle liti comporta l'inapplicabilità ad essa dei criteri ermeneutici relativi alla comune intenzione ed al comportamento complessivo delle parti, propri dei negozi bilaterali (art. 1362 comma secondo cod. civ.) e, quindi, con riguardo al ricorso per Cassazione, l'esclusione di un'operazione ermeneutica estesa al contenuto di tale atto e all'attività successiva del destinatario della procura. Ne deriva che la prescrizione dell'art. 365 cod. proc. civ. secondo cui il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell'albo speciale munito di procura speciale, comporta che non può ritenersi idonea a tal fine la procura a margine del ricorso che non contenga alcun riferimento al giudizio di legittimità e che sia, inoltre, priva di data, per modo che non consenta neppure di accertare il suo conferimento in data posteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)