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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 17299 del 12/07/2013 (Rv. 627389 - 01)

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ROGATORIE - IN GENERE | Assunzione all'estero di prove in materia civile - Rogatoria - Mancata informazione delle parti circa il tempo ed il luogo dell'assunzione - Contrasto con ordine pubblico interno - Condizioni - Carattere officioso del subprocedimento di commissione rogatoria - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627389-01

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ROGATORIE - IN GENERE

In tema di assunzione all'estero della prova civile, la mancata informazione delle parti circa il tempo ed il luogo dell'assunzione della prova non contrasta con l'ordine pubblico interno, sempre che l'autorità che abbia disposto la rogatoria non abbia avanzato, su istanza di una di esse, un'espressa domanda di informazione al riguardo, dal momento che il concetto di ordine pubblico interno concerne i principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche le modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie, dovendosi escludere, peraltro, atteso l'impulso officioso caratterizzante tutto il subprocedimento di commissione rogatoria, la possibilità di comminatorie di decadenza per il mancato espletamento dell'attività istruttoria demandata dal giudice italiano all'autorità giudiziaria straniera.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 18/03/1970 art. 7, Legge 24/10/1980 num. 745, Legge 31/05/1995 num. 218 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 203, Cod. Proc. Civ. art. 204, Cod. Proc. Civ. art. 797 n. 7, Costituzione art. 24, Preleggi art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)