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Sez. 1, Sentenza n. 1314 del 12/05/1973 (Rv. 363927 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363927-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - NOZIONE.*

Ai fini dell'Azione revocatoria fallimentare degli Atti a titolo oneroso compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, la conoscenza, da parte del terzo contraente, dello stato di insolvenza della controparte, nel momento in cui fu posto in essere l'atto da revocare, e bensi un fatto psicologico, ma non puo essere circoscritto ad uno stato d'animo meramente soggettivo. Di conseguenza, non puo avere Rilevanza determinante il fatto che detto contraente, al confine con l'ingenuita, possa non aver capito con chi trattava ed in quali condizioni si trovava la persona della controparte, ma importa che le circostanze esterne a lui note fossero tali da suggerire ragionevolmente un convincimento attribuibile ad una ordinaria prudenza. (V 3298/71, mass n 354777).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)