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Sez. 1, Sentenza n. 3298 del 17/11/1971 (Rv. 354777 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO - ATTI DEL FALLITO NEL BIENNIO ANTERIORE AL FALLIMENTO - CONOSCENZA DELLO STATO D'INSOLVENZA DA PARTE DEL TERZO - PRESUNZIONE IURIS TANTUM - SUPERAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL TERZO - IGNORANZA DEL TERZO E CONCLUDENZA DELLA RELATIVA PROVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354777-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO - ATTI DEL FALLITO NEL BIENNIO ANTERIORE AL FALLIMENTO - CONOSCENZA DELLO STATO D'INSOLVENZA DA PARTE DEL TERZO - PRESUNZIONE IURIS TANTUM - SUPERAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL TERZO - IGNORANZA DEL TERZO E CONCLUDENZA DELLA RELATIVA PROVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ai fini dell'Azione revocatoria fallimentare degli Atti a titolo oneroso compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, la conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore, nel momento in cui fu posto in essere l'atto di cui si chiede la revoca, e presunta juris tantum. Per vincere la presunzione legale di conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, il terzo ha l'Onere di provare la propria inscientia decotionis e puo fornire tale prova con ogni mezzo. Il giudizio espresso dal giudice del merito sull'esistenza dell'inscientia decotionis nonche sulla concludenza della prova offerta a tal fine dal terzo, involgendo un apprezzamento di fatto, e incensurabile in Cassazione, quando il giudizio stesso sia giustificato da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto. (V 726'69, mass n 339007; 2116'68, mass n 334274).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)