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Sez. 1, Sentenza n. 932 del 15/03/1976 (Rv. 379582 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO D'INSOLVENZA - CRITERIO DI ACCERTAMENTO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'INSOLVENZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379582-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO D'INSOLVENZA - CRITERIO DI ACCERTAMENTO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'INSOLVENZA - IRRILEVANZA.*

In tema di revocatoria fallimentare, al fine di accertare la sussistenza o meno della scientia decotionis da parte del creditore, e necessario indagare, anche per mezzo di testimoni e di elementi presuntivi, sulla concreta situazione psicologica del creditore medesimo, non essendo decisivo riscontrare una mera conoscibilita dell'obiettiva situazione di insolvenza del debitore, la quale potra fornire solo dati indiretti su tale situazione psicologica (ad esempio, il pubblico dominio dello stato di insolvenza puo far presumere l'inverosimiglianza dell'ignoranza del medesimo da parte del creditore). Peraltro, detta conoscenza del creditore, nei termini indicati, e sufficiente che ricada su aspetti esteriori idonei ad evidenziare lo stato d'insolvenza in una persona di ordinario discernimento, non richiedendosi anche che il creditore stesso abbia saputo qualificare gli aspetti medesimi come insolvenza, nel senso tecnico-giuridico previsto dalla legge fallimentare. (V 740/75, mass n 374089; (V 659/74, mass n 368474; (V 2748/73, mass n 366273; (V 1314/73, mass n 363927).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)