Sez. 1, Sentenza n. 2516 del 27/06/1975 (Rv. 376431 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO D'INSOLVENZA - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO D'INSOLVENZA - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO.*
Ai fini dell'Azione revocatoria degli Atti previsti dall'art 67 primo comma della legge fallimentare, la conoscenza, da parte del terzo, dello stato d'insolvenza del debitore, nel momento in cui fu posto in essere l'atto di cui si chiede la revoca, e presunta; per vincere tale presunzione il terzo deve fornire la prova, con ogni mezzo e quindi anche con presunzioni semplici, della propria inscientia decotionis, la quale, pur costituendo un fatto soggettivo di natura psichica, non puo essere circoscritta ad un mero stato d'animo, ma ricorre solo quando sussistano circostanze esterne, concrete e specifiche, tali da indurre ragionevolmente un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza in quel convincimento. (V 2475/74, mass n 370898; 1314/73, mass n 363927; (V 3298/71, mass n 354777).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)