Sez. 4, Sentenza n. 20112 del 24/02/2005 Cc. (dep. 27/05/2005) Rv. 231363 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - spese | Custode giudiziario - Gestione economica dei beni in sequestro - Spese di custodia - Esclusione - Fattispecie.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - spese
Le spese sostenute dal custode giudiziario per la gestione economica dei beni sequestrati non possono essere qualificate come spese di custodia e, quindi, di giustizia, con eventuale rivalsa sugli imputati condannati al pagamento delle spese processuali. (Nella specie, si trattava del sequestro di cambiali e di partecipazioni azionarie di una società e la Corte ha precisato in motivazione che le relative spese di gestione affrontate dal custode dovessero essere poste a carico degli stessi beni in sequestro e, quindi, di chi aveva diritto alla loro restituzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 259
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)