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Sez. 3, Sentenza n. 23485 del 07/03/2014 Ud. (dep. 05/06/2014) Rv. 260082 - 01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Assoluzione perché il fatto non sussiste - Art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. - Interesse ad impugnare - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260082-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE

Non vi è l'interesse dell'imputato, assolto perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., a proporre impugnazione, atteso che tale formula - relativa alla mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova - non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria, né segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato, né da essa derivano incidenze pregiudizievoli e che l'interesse all'impugnazione non può risolversi in una pretesa, meramente teorica ed astratta, all'esattezza giuridica della pronuncia o, comunque, tale da non condurre ad alcuna modifica degli effetti del provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)