Sez. 2, Sentenza n. 5838 del 09/02/1995 Ud. (dep. 22/05/1995) Rv. 201513 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Abusivo esercizio di una professione | Professione medica - Nozione - Pratiche curative - Psicoterapia - Sussistenza del reato - Fattispecie: Trattamento terapeutico mediante sedute psicoanalitiche.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Abusivo esercizio di una professione
In relazione alla professione medica, che si estrinseca nella individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato di esercizio abusivo della professione medica chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli, ed appresti le cure al malato. Da tale condotta non è esclusa la psicoterapia, giacché la professione in parola è caratterizzata dal fine di guarire e non già dai mezzi scientifici adoperati: onde, qualunque intervento curativo, anche se si concreti nell'impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali da parte di chi non sia abilitato all'esercizio, integra il reato previsto dall'art. 348 cod. pen.. (Nella fattispecie, i giudici di merito avevano ritenuto la sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione medica a carico degli operatori di un centro non abilitato ove i pazienti venivano sottoposti, tra l'altro, a sedute psicoanalitiche. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto sul punto degli imputati ed ha enunciato il principio di cui in massima).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)