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Sez. 4, Sentenza n. 3250 del 21/03/1997 Ud. (dep. 07/04/1997) Rv. 207795 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - IN GENERE | erroneamente emessa - estratto contumaciale - impugnazione - termini del giudizio ordinario - esclusione - termini del giudizio contumaciale - sussistenza.
Stato
decisa il 1997-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207795-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - IN GENERE

La formale dichiarazione di contumacia, erroneamente emessa o mantenuta durante tutto il giudizio e seguita dalla notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza, giustifica l'impugnazione proposta con l'osservanza dei termini previsti per il giudizio contumaciale, ancorché erroneamente instaurato o mantenuto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)