Sez. 3, Sentenza n. 746 del 21/02/1997 Cc. (dep. 14/03/1997) Rv. 207340 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE | Formale dichiarazione - Omissione - Nullità della sentenza - Nullità di ordine generale - Esclusione - Ragione - Diritti processuali generati dalla situazione di contumacia - Possibilità di negarli all'imputato - Insussistenza- Fattispecie: erronea inammissibilità di impugnazione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE
L'omissione della formale dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto non è prevista dall'ordinamento processuale, né rientra nell'ambito delle nullità di ordine generale, non comportando alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato, sicché non possono negarsi a quest'ultimo quei diritti processuali generati dalla situazione di contumacia, quantunque non ritualmente dichiarata. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza di inammissibilità di impugnazione ritenuta tardiva, il ricorrente aveva dedotto che l'ordinanza medesima era fondata sull'erroneo presupposto della sua assenza dal giudizio pretorile, nel quale egli era rimasto invece contumace, sicché il termine di trenta giorni per l'impugnazione decorreva dal giorno della notifica dell'avviso di deposito della sentenza e non dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della stessa, e conseguentemente l'impugnazione doveva ritenersi tempestiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 488, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 488
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)