Sez. 5, Sentenza n. 2649 del 29/04/1998 Cc. (dep. 09/06/1998) Rv. 210932 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - REVOCA | Omissione - Presenza dell'imputato alla udienza successiva - Conseguenze giuridiche dell'omissione - Esclusione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - REVOCA
In tema di contumacia dell'imputato, alla omissione formale di revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia (che viene meno allorché l'imputato compaia nelle udienze successive prima della decisione), non conseguono effetti giuridici, tra cui quello di determinare l'obbligo della notifica della sentenza per estratto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)