Sez. 2, Sentenza n. 5592 del 26/10/1981 (Rv. 416314 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE A PRECETTO - TERMINI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE A PRECETTO - TERMINI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
L'opposizione a precetto, con la quale si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra tra i procedimenti di opposizione alla esecuzione cui non si applica, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, la sospensione dei termini processuali prevista dal precedente art. 1, in quanto tale opposizione, pur risolvendosi sostanzialmente in un giudizio di cognizione, presenta pur sempre quel carattere di urgenza che ne giustifica la trattazione anche durante il periodo feriale. (Conf. 929/81, mass. N. 411451; (Conf. 5273/80, mass. N. 409114).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)