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Sez. 3, Sentenza n. 5110 del 26/05/1999 (Rv. 526687 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO | Conducente non abilitato alla guida - Clausola escludente la garanzia assicurativa - Inosservanza di prescrizioni e cautele imposte da parte di conducente autorizzato alla sola esercitazione alla guida - Operatività della polizza assicurativa - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526687-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Qualora in un contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore sia prevista una clausola che escluda la garanzia assicurativa per i danni verificatisi quando il conducente non fosse abilitato alla guida, sussiste l'operatività della polizza e del conseguente obbligo indennitario dell'assicuratore quando il conducente, pur abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare le prescrizioni e le cautele eventualmente imposte (fattispecie di sinistro cagionato in una strada con forte densità di traffico dal conducente di un motoveicolo autorizzato alla esercitazione di guida in luoghi poco frequentati a norma dell'art. 83 terzo comma cod. strad. abr.).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 79 CORTE COST., Cod. Strada art. 79 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 80 CORTE COST., Cod. Strada art. 80 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 83 CORTE COST., Cod. Strada art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)