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Sez. 3, Sentenza n. 2115 del 14/03/1996 (Rv. 496344 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO | Conducente non abilitato alla guida - Clausola escludente la garanzia assicurativa - Prescrizioni e cautele imposte - Inosservanza da parte del conducente abilitato alla guida - Operatività della polizza assicurativa - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496344-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Qualora, in un contratto di assicurazione della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sia prevista una clausola che escluda la garanzia assicurativa per i danni verificatisi quando il conducente non fosse abilitato alla guida, sussistono l'operatività della polizza ed il conseguente obbligo indennitario dell'assicuratore quando il conducente, pur abilitato alla guida, abbia omesso il rispettare le prescrizioni o le cautele eventualmente impostegli (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva escluso che esistessero limiti alla indennizzabilità, da parte dell'assicuratore, del sinistro cagionato da un motociclo condotto da minorenne, sul quale erano trasportate tre persone).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)