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Sez. 1, Sentenza n. 2361 del 13/07/1972 (Rv. 359759 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - TITOLARITA ATTIVA O PASSIVA DEL RAPPORTO - DIFFERENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI ESPROPRIAZIONE PER PU.*
Stato
decisa il 1972-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359759-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - TITOLARITA ATTIVA O PASSIVA DEL RAPPORTO - DIFFERENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI ESPROPRIAZIONE PER PU.*

La legitimatio ad causam costituisce una condizione dell'Azione, intesa questa come il diritto potestativo non ad ottenere la pronunzia di una sentenza favorevole, bensi come il diritto ad ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia essa favorevole o contraria. Devono percio ritenersi questioni di legitimatio ad causam soltanto quelle attinenti alla sussistenza di tale potere (legittimazione attiva) o dovere (legittimazione passiva), distinte, in quanto tali, dalle questioni in ordine alla reale titolarita attiva o passiva del rapporto sostanziale che Forma oggetto della controversia, vale a dire della questione che concerne l'identificazione dei soggetti attivi o passivi del rapporto contenzioso. (nella specie, si e affermato che costituisce questione di merito la questione relativa all'identificazione dei soggetti nel procedimento di espropriazione per pubblica utilita e cioe dell'espropriante e dell'espropriato). (V 3395'71, mass n 354952; 1313'71, mass n 351514).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)