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Sez. 1, Sentenza n. 3395 del 23/11/1971 (Rv. 354952 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - DIFFERENZA TRA LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM E TITOLARITA DEL DIRITTO - DIFFERENTI POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354952-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - DIFFERENZA TRA LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM E TITOLARITA DEL DIRITTO - DIFFERENTI POTERI DELLA CASSAZIONE.*

La legittimazione alla causa, attiva o passiva, costituisce una condizione dell'Azione, consistente nella rispondenza nell'attore e nel convenuto delle qualificazioni che l'ordinamento richiede perche, in relazione ad un rapporto giuridico determinato dedotto in causa, sussista il potere di convenire in giudizio, o il dovere di subire il giudizio per conseguire una sentenza che provveda in ordine al rapporto medesimo, com'e prospettato nella domanda. Dalla legittimazione alla causa si distingue la titolarita del diritto soggettivo, o l'assoggettamento all'Obbligo che corrisponde all'altrui diritto soggettivo, situazioni soggettive che attengono specificamente al contenuto del provvedimento giurisdizionale richiesto, in ordine all'attribuzione, o alla negazione in concreto del bene della vita oggetto della domanda. Mentre in ordine alla questione di legittimazione la Cassazione e investita del potere dovere di rilevarle d'ufficio, e puo avvalersi, nel deciderle, dei poteri di giudice del fatto, rispetto alle questioni di titolarita del diritto soggettivo, o di assoggettamento all'Obbligo giuridico soggettivo, il giudice di legittimita puo conoscerne nei limiti dell'impugnazione, come in concreto proposta e per i motivi specificamente ammessi per le questioni di merito. (V 437'71, mass n 350042).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)