Sez. 6, Sentenza n. 46537 del 08/11/2011 Cc. (dep. 14/12/2011) Rv. 251383 - 01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Parte civile ammessa al patrocinio - Condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di parte civile - Somma da corrispondere allo Stato - Coincidenza con l'importo da liquidarsi al difensore della parte civile - Necessità.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio dei non abbienti, l'importo che l'imputato, condannato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile ammessa al beneficio del patrocinio, è tenuto a corrispondere allo Stato "ex" art. 110 del d.P.R. n. 115 del 2002 deve coincidere con la somma che il giudice liquida in favore del difensore della parte civile stessa "ex" art. 82 del d.P.R. cit., dovendo quindi anche tale liquidazione essere contenuta nel dispositivo della sentenza di condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)