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Sez. 6, Sentenza n. 3885 del 18/01/2012 Ud. (dep. 31/01/2012) Rv. 252135 - 01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Parte civile ammessa al patrocinio - Condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di parte civile - Somma da corrispondere allo Stato - Liquidazione nel giudizio di legittimità - Presupposti - Indicazione.
Stato
decisa il 2012-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252135-01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di patrocinio dei non abbienti, quando la Corte di cassazione procede alla liquidazione delle spese che l'imputato ricorrente è condannato a rifondere alla parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, "ex" art. 110 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce indispensabile presupposto per tale liquidazione l'avvenuta presentazione di una nota spese conforme, nella indicazione delle voci e nei limiti quantitativi, alle prescrizioni dettate dall'art. 82 del su citato d.P.R.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 110, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)