Sez. 2, Sentenza n. 1139 del 24/02/1982 (Rv. 419016 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE - PROMESSA DI VENDITA - RISOLUZIONE - PRELIMINARE DI VENDITA DI COSTRUZIONE DA REALIZZARE - NON ULTIMAZIONE DI QUEST'ULTIMA PER CONTRASTO CON LE NORME DI PIANO REGOLATORE - NULLITÀ DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - ESISTENZA PARZIALE DELLA COSA ED IMPOSSIBILITÀ PARZIALE DELLA PRESTAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - PRONUNCIA EX ART. 2932 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE - PROMESSA DI VENDITA - RISOLUZIONE - PRELIMINARE DI VENDITA DI COSTRUZIONE DA REALIZZARE - NON ULTIMAZIONE DI QUEST'ULTIMA PER CONTRASTO CON LE NORME DI PIANO REGOLATORE - NULLITÀ DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - ESISTENZA PARZIALE DELLA COSA ED IMPOSSIBILITÀ PARZIALE DELLA PRESTAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - PRONUNCIA EX ART. 2932 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
In ipotesi di preliminare di vendita di costruzione ancora da realizzare, poi non ultimata perché in contrasto con le norme di piano regolatore, non si ha nullità del contratto, ai sensi degli artt. 1256, 1463 e 1472 cod. civ., non vertendosi in tema di totale Mancanza della cosa e, quindi, di impossibilità totale della prestazione, bensì di venuta ad esistenza parziale della cosa stessa e di corrispondente impossibilità solo parziale della prestazione, a fronte della quale unicamente il creditore è arbitro di stabilire la rispondenza al proprio interesse della parte di prestazione possibile (art. 1464 cod. civ.), senza che il debitore possa liberarsene, adducendo l'impossibilità parziale (art. 1258 cod. civ.). né la difformità del manufatto, rispetto a quello contemplato in contratto, è ostativa alla pronunzia ex art. 2932 cod. civ., ove essa non incida sull'identità della cosa ed il promissario non pretenda, in dipendenza della medesima, alcuna modificazione della propria controprestazione, nel qual caso viene meno ogni interesse del promittente ad invocare quella situazione per sottrarsi alla propria obbligazione, giacché, nonostante ciò, egli riceve esattamente quanto pattuito, rimanendo in tal modo la difformità in questione confinata entro l'ambito di una valutazione soggettiva del proprio interesse contrattuale da parte del promissario. (V 4338/79, mass n 400849, sulla seconda parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1258, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)